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giurisprudenza

Nel processo civile in Cassazione le firme digitali di tipo CAdeS e di tipo PAdeS sono equivalenti ed ammesse secondo la normativa europea e le norme tecniche di diritto interno (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266)

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, affrontano la tematica della firma digitale di tipo CAdeS e di tipo PAdeS secondo la normativa europea ed interna. La questione sottoposta al giudizio della corte, in particolare, ha riguardato la validità del controricorso, della relativa procura speciale e della relata di notificazione sottoscritti con firma digitale di tipo PAdeS.

La corte, dopo aver analizzato la normativa europea (Reg. UE 910/2014) e le norme di diritto interno (D.M. 21/02/2011 n°44 e relative specifiche tecniche contenute nel decreto dirigenziale del 16/04/2014) evidenzia che entrambi i tipi di firma digitale sono ammessi e riconosciuti in quanto garantiscono, secondo un’apposita procedura informatica, l’autenticità (identità digitale del sottoscrittore del documento) e l’integrità (il documento non può essere modificato dopo l’apposizione della firma) del documento informatico.

La differenza tra i due tipi di firma digitale consiste nel fatto che la firma di tipo CAdeS consente di firmare digitalmente qualsiasi tipo di file modificandone l’estensione in “.p7m” e la sua visualizzazione può avvenire solo utilizzando una specifica applicazione; la firma di tipo PAdeS, invece, può essere apposta solo su un file con estensione “.pdf” e può essere visualizzata utilizzando i comuni readers disponibili per questo formato.

A cura di Fabio Marongiu