La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, affrontano la tematica della firma digitale di tipo CAdeS e di tipo PAdeS secondo la normativa europea ed interna. La questione sottoposta al giudizio della corte, in particolare, ha riguardato la validità del controricorso, della relativa procura speciale e della relata di notificazione sottoscritti con firma digitale di tipo PAdeS.
La corte, dopo aver analizzato la normativa europea (Reg. UE 910/2014) e le norme di diritto interno (D.M. 21/02/2011 n°44 e relative specifiche tecniche contenute nel decreto dirigenziale del 16/04/2014) evidenzia che entrambi i tipi di firma digitale sono ammessi e riconosciuti in quanto garantiscono, secondo un’apposita procedura informatica, l’autenticità (identità digitale del sottoscrittore del documento) e l’integrità (il documento non può essere modificato dopo l’apposizione della firma) del documento informatico.
La differenza tra i due tipi di firma digitale consiste nel fatto che la firma di tipo CAdeS consente di firmare digitalmente qualsiasi tipo di file modificandone l’estensione in “.p7m” e la sua visualizzazione può avvenire solo utilizzando una specifica applicazione; la firma di tipo PAdeS, invece, può essere apposta solo su un file con estensione “.pdf” e può essere visualizzata utilizzando i comuni readers disponibili per questo formato.
A cura di Fabio Marongiu