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giurisprudenza

Nella procedura ex art. 281 sexies c.p.c., ove non ci sia contestualità tra lettura del dispositivo e deposito della motivazione, la sentenza è nulla (Cass., Sez. III, 30 marzo 2015, n. 6394)

La Suprema Corte affronta un tema molto importante, ovvero la disciplina dell’art. 281 sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale). Nel caso in esame nel primo grado il Giudice aveva respinto una opposizione agli atti esecutivi con tale provvedimento ma non aveva depositato contestualmente la motivazione, limitandosi alla sola lettura del dispositivo in udienza.

La motivazione era invece stata depositata due giorni dopo.

La Cassazione si chiede se, in questi casi, la sentenza possa essere nulla in quanto difforme dal dettato di cui al 281 sexies o, diversamente, possa essere accomunata ad una sentenza ordinaria.

In conclusione accoglie il ricorso: la sentenza resa con la formula di cui all’art. 281 sexies c.p.c. deve prevedere la lettura del dispositivo in udienza e il deposito delle motivazioni nello stesso giorno; diversamente tale difformità non sarebbe sanabile, provocandone la nullità.

A cura di Simone Pesucci