Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, nei rapporti avvocato cliente, ai fini della determinazione del compenso non precedentemente concordato, si determina in base al valore indicato nella domanda (Cass. Civ., Sez. VI – 2, Ord., 11 settembre 2020, n. 18942)

La sentenza in esame ha ad oggetto la determinazione e liquidazione del compenso spettante all’avvocato per l’attività professionale svolta in favore del proprio cliente nei casi in cui cliente e professionista non ne abbiano concordato la misura. La Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, il compenso dell’avvocato nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro deve essere determinato tenuto conto del valore indicato nella domanda; residua, tuttavia, in capo al giudice il potere di verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto alla somma effettivamente riconosciuta e, di conseguenza, può adeguare il compenso dell’avvocato in ragione dell’importanza della prestazione e della concreta valenza economica della controversia.

Nel caso di specie, un avvocato ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la determinazione del proprio compenso per l’attività di assistenza e difesa svolta a favore del cliente in una causa civile in materia bancaria. Il tribunale ha determinato il compenso dell’avvocato utilizzando come parametro per l’individuazione del valore della causa la somma effettivamente ottenuta all’esito della causa.

Il tribunale, quindi, alla luce dei principi di diritto di cui alla sentenza in commento, dovrà provvedere ad una nuova determinazione del compenso dell’avvocato.

A cura di Fabio Marongiu