Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Nell’ipotesi in cui il difensore domiciliatario appartenga al Foro del luogo in cui è stato chiamato a svolgere il suo mandato non è tenuto a comunicare alla controparte un successivo mutamento di tale domicilio, che si deve presumere noto alla medesima (Cass., Sez. I, Ord., 28 febbraio 2019, n. 5977)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato – nel caso in cui la ripresa del procedimento notificatorio, che non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al notificante debba avvenire entro un termine perentorio – una chiara distinzione fra l’ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al Foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente ad un Foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo e questi, a sua volta, elegga domicilio nel luogo dove ha sede il Giudice.

Nel primo caso, il difensore domiciliatario non è tenuto a comunicare il successivo mutamento di domicilio alla controparte, che può averne contezza consultando l’Albo professionale.

Nel secondo caso, il difensore ha l’obbligo di comunicare alla controparte il mutamento di domicilio eletto “extra districtum”.

Nel caso di specie, dopo una impugnazione notificata erroneamente al “vecchio” studio del difensore avversario, ubicato all’interno del medesimo circondario del Giudice adìto, vi è stata una seconda notifica correttamente eseguita presso il nuovo domicilio di controparte, oltre il termine perentorio previsto dalla legge.

Non ricorrendo ragioni eccezionali, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in ragione della sua tardività.

A cura di Guendalina Guttadauro