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giurisprudenza

Nessuna condanna alla refusione delle spese di lite per il contribuente soccombente se l’Agenzia delle Entrate si è difesa con propri funzionari (Cass., Sez. VI, Ord., 1° dicembre 2020, n. 27444)

Con la recente ordinanza n. 27444, depositata il 1° dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità, nell’ambito di un giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, della condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui quest’ultima si difenda avvalendosi di propri funzionari appartenenti all’ufficio legale dell’ente e non con l’Avvocatura dello Stato o di un legale del libero foro.

Nello specifico, con il proprio ricorso in Cassazione, un contribuente deduceva, fra l’altro, l’erroneità della sentenza impugnata per aver la Commissione Tributaria Regionale liquidato le spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, anche se quest’ultima non si era costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o con un legale, ma solo con dei funzionari dell’ufficio legale appositamente delegati.

Ebbene, i Supremi Giudici hanno ritenuto fondato il motivo di gravame proposto dal contribuente in merito alla condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione sulle spese, ritenendo, invece, infondati gli altri motivi di ricorso.

 

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
27444-2020