Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

No alla notificazione personale se viene rispettato il termine indicato per il deposito della motivazione (Cass., Sez. III Pen., 25 febbraio 2019, n. 8081)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che lamentava di non aver ricevuto alcuna notifica della sentenza di condanna, così determinandone l’impossibilità di proporre impugnazione, attesa la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. Doveva, quindi, ritenersi nulla l’esecutività del titolo, stante la mancanza dell’effettiva conoscenza della decisione, in quanto la sentenza avrebbe dovuto essere notificata all’imputato non comparso.

La Corte, ripercorrendo l’iter seguito dal Primo Giudicante, ritiene che quest’ultimo abbia correttamente operato. Atteso che la rinuncia al mandato da parte dell’originario difensore di fiducia risultava comunicata all’imputato e quest’ultimo non aveva provveduto alla nomina di altro difensore di fiducia, era stato dunque nominato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 2; la pubblicazione della sentenza era avvenuta mediante lettura del dispositivo in udienza alla quale l’imputato era rappresentato dal difensore d’ufficio; il deposito della motivazione era avvenuto entro il termine di giorni novanta così come indicato al momento della lettura del dispositivo stesso.

Il Supremo Collegio ritiene esente da censura la motivazione del Giudice di Prime Cure, che ha appunto rilevato che al momento della lettura del dispositivo era stato indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (ai sensi pertanto della norma di cui all’art. 544 c.p.p., comma 3), e che detto termine era stato rispettato, con la conseguente inapplicabilità della previsione di cui all’art. 548 c.p.p., comma 2, (che prevede la notificazione personale solamente nell’ipotesi di deposito della sentenza al di fuori del termine, fissato ex lege ovvero indicato dal Giudice a norma dell’art. 544, comma 3 cit.). In ragione di ciò, i termini per l’impugnazione decorrono ritualmente a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c) prima parte, ossia dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

La Corte ritiene infine che, nella fattispecie, non sussistono elementi per reputare che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” (sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale) e, dichiarando inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

A cura di Costanza Innocenti