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giurisprudenza

No alla perquisizione dello Studio Legale dell’avvocato indagato (Cass., Pen, Sez. II, 25 novembre 2022, n. 44892)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da un avvocato, aveva annullato il decreto di perquisizione e conseguente sequestro eseguito dal PM presso lo studio legale, ritenendo che le garanzie previste dall’art. 103, c.p.p., trovassero applicazione anche nei confronti del legale indagato. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il PM, sostenendo invece che detta interpretazione dovesse essere considerata erronea, riconoscendo la sola possibilità di sequestrare carte e documenti che costituiscono corpo di reato anche se il legale risulti sottoposto ad indagini, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., fornendo uno scudo a chi abbia in animo di delinquere.

Il Supremo Collegio, disattendendo la tesi della Procura, ha affermato il principio secondo cui le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 c.p.p., non riguardano solo il difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all’albo degli avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento «de quo» che in altro procedimento, anche del tutto estraneo rispetto a quello in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro venga compiuta, atteso che non si tratta di privilegi di categoria, finalizzati alla «tutela» della dignità dei suoi appartenenti, ma del riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall’art. 24 della Costituzione.

A cura di Costanza Innocenti