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giurisprudenza

No alla sostituzione del difensore di fiducia ex art. 97 co. IV c.p.p. in caso di malfunzionamento del collegamento telematico per lo svolgimento dell’udienza camerale (Cass., Sez. I Pen., 28 aprile 2021, n. 16120)

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sorveglianza che aveva proceduto alla celebrazione dell’udienza in presenza di un difensore d’ufficio, nominato in luogo di quello di fiducia, a causa dei problemi di collegamento telematico occorsi a quest’ultimo, non ritenendo “indispensabile” la sua partecipazione al rito camerale.

Il ricorrente eccepiva la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, asserendo che il Tribunale di Sorveglianza avesse definito il procedimento in assenza del difensore di fiducia, che non solo aveva acconsentito alla celebrazione dell’udienza nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di citazione, ma aveva anche fornito all’uopo tutti i recapiti necessari per ovviare ad eventuali problemi tecnici.

Il Supremo Collegio, sottolineando la necessità della partecipazione della difesa all’udienza camerale di sorveglianza e, di conseguenza, l’obbligatorietà della convocazione del difensore di fiducia già nominato, a pena di nullità assoluta della stessa udienza e degli atti successivi (ex artt.  178 c.p.p., lett. c) e  179 c.p.p.), ha precisato che deve trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, che non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l’udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell’art. 97 co. 4 c.p.p.. Nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, deve dunque trovare applicazione, anche nel procedimento di sorveglianza, la norma di cui all’art. 420-ter c.p.p., co. 5, che prevede l’onere dell’autorità giudiziaria di rinviare l’udienza in presenza di un legittimo impedimento del difensore purché documentato e tempestivamente comunicato.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha pertanto ritenuta ingiustificata la sostituzione del difensore di fiducia con il difensore d’ufficio, disponendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza affetta da nullità assoluta.

A cura di Costanza Innocenti