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giurisprudenza

No alla truffa processuale se la parte induce in errore il Giudice (Cass., Sez. II Pen., 28 novembre 2018, n. 55430)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata sulla configurabilità del delitto di tentata truffa aggravata in ipotesi pacificamente riconducibile alla figura della c.d. truffa processuale, nel caso di induzione in errore dei magistrati che avevano emesso alcuni decreti ingiuntivi in favore degli imputati.

Richiamando propri precedenti, la Cassazione ha stabilito che si debba escludere la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una testimonianza falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato.

Il provvedimento giudiziale, infatti, non è espressione di libertà negoziale ovvero equiparabile ad un libero atto di gestione d’interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all’attuazione delle norme giuridiche e alla risoluzione dei conflitti fra le parti in causa.

Ad avviso della Corte, nel caso di specie difetta, pertanto, l’elemento costitutivo del reato costituito dall’atto di disposizione patrimoniale, in tale vicenda riferito all’emissione di un decreto ingiuntivo che costituisce esercizio della funzione giurisdizionale e non atto di autonomia negoziale privata.

Il Supremo Collegio conclude affermando che in tema di truffa, pur non esigendosi l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell’induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all’imputato in quanto tale atto è esplicazione del potere giurisdizionale e non attiene alla libertà negoziale delle parti.

A cura di Costanza Innocenti