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giurisprudenza

Non commette illecito disciplinare l’avvocato che non fornisce chiarimenti sull’esposto contro di lui (Cass., Sez. Un., 28 febbraio, 2011, n. 4773)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 24, secondo capoverso, del Codice Deontologico Forense, la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti a seguito di un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Il predetto capoverso deve essere infatti interpretato nel senso della sanzionabilità della mancata risposta dell’avvocato solamente nel caso di richiesta del Consiglio dell’Ordine in relazione a un esposto presentato nei confronti di un altro iscritto: una diversa interpretazione comporterebbe violazione del diritto di difesa, alla stregua del quale nemo tenetur contra se edere.
Con la medesima sentenza la Suprema Corte, affrontando gli altri motivi di impugnazione, ha altresì evidenziato, ai fini dell’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di amministratore unico di una società, l’irrilevanza dello stato di inattività dell’impresa medesima, che nulla toglie al divieto sancito dall’art. 3 L.P.
La Corte ha riconosciuto, infine, la rilevanza disciplinare della condotta dell’avvocato che propone una domanda diversa da quella per la quale il proprio cliente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, conseguentemente revocato, non potendosi escludere la scorrettezza di tale comportamento a fronte dell’asserita maggiore utilità e convenienza per l’assistito.
 
A cura di Guendalina Carloni