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giurisprudenza

Non commette reato di appropriazione indebita il cliente che rifiuta di consegnare al proprio avvocato la somma a lui liquidata a titolo di spese legali (Cass., Sez. II Pen., 19 maggio 2015, n. 20606)

Con una motivazione convincente e pienamente condivisibile (a parere di chi scrive), la Corte di Cassazione ha precisato che la liquidazione delle spese legali operata a favore di una parte all’esito di un giudizio civile, non fa nascere un diritto reale a vantaggio dell’Avvocato difensore della parte vittoriosa.
Invero, salvo che non vi sia una richiesta di distrazione delle spese a vantaggio dell’Avvocato ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la somma liquidata alla parte vittoriosa a titolo di refusione delle spese legali, appartiene unicamente a quest’ultima e non al proprio difensore, di talchè la parte può destinare le somme così liquidate dal giudice civile a proprio piacimento.
Il rifiuto di “girare” le somme ricevute al proprio Avvocato difensore, pertanto, non integra la fattispecie penalmente rilevante dell’appropriazione indebita la quale, per perfezionarsi, richiede che il bene oggetto della supposta appropriazione sia di proprietà della persona offesa.
Nondimeno, resta salvo il diritto di credito che l’Avvocato ha maturato nei confronti del proprio assistito per la prestazione professionale svolta che, in ipotesi, secondo gli accordi presi tra professionista e cliente, può essere sia maggiore che minore rispetto alla liquidazione operata all’esito del giudizio civile: in caso di inadempimento nell’obbligazione di pagamento a carico del cliente, quindi, l’Avvocato potrà utilmente coltivare gli strumenti processuali di recupero del credito messi a disposizione dalla legge.
A cura di Devis Baldi