Con la Sentenza in esame i Supremi Giudici ritengono che inviare, anche solo per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine Forense missive contenenti attribuzioni apodittiche di comportamenti penalmente e disciplinarmente rilevanti configuri il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione afferma che non è applicabile all’imputato che ha presentato l’esposto al Consiglio dell’Ordine l’art. 598 c.p. poiché “non è prevista assunzione di veste di parte del privato. Pertanto le sue modalità di manifestazione, seppure giustificabili nei limiti dell’art. 51 c.p., non possono esserlo ai sensi dell’art. 598 c.p., solo perché l’atto è comunicato coevamente per conoscenza ad organi che, in ipotesi, potrebbero essere chiamati ad iniziative disciplinari o provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso offeso”.
A cura di Alessandro Ramerini