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giurisprudenza

Non è sufficiente la mera indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso per Cassazione (Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24708)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono sulla portata del requisito previsto dall’art. 366, n. 6 c.p.c. in tema di contenuto del ricorso per Cassazione.

Come noto, la diposizione richiamata sancisce, a pena di inammissibilità, che il ricorso debba contenere “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Ebbene, a dire della Corte, per essere assolto tale requisito postula non solo la mera indicazione degli elementi che valgono ad individuare i documenti che si vuole far valere, ma anche la precisazione di quale sia stata la sede processuale nella quale gli stessi siano stato prodotti, “poiché indicare un documento significa necessariamente […] allegare dove nel processo è rintracciabile“.

Né, prosegue la Corte, l’eventuale presenza dei documenti in parola nei fascicoli di parte o di quelli d’ufficio del giudizio del merito potrebbe sanare l’inosservanza della prescrizione di cui al richiamato art. 366 n. 6 c.p.c. atteso che siffatta prescrizione va correlata a quella ulteriore, sancita a pena d’improcedibilità, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. che deve ritenersi soddisfatta “qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile“.

A cura di Alessandro Marchini