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giurisprudenza

Non ha alcuna rilevanza giuridica la cessazione di fatto dall’attività professionale dell’avvocato (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 487)

Le Sezioni Unite, con la pronuncia qui in commento, trovano lo spunto per affermare il principio di diritto, oramai consolidato, ai sensi di cui la decadenza dall’ufficio di avvocato e procuratore, viene determinata esclusivamente dalla cancellazione del professionista dall’albo di appartenenza.
Tale formalità cristallizza, a detta degli Ermellini, il venir meno dello ius postulandi, oltre alla legittimazione del legale a ricevere gli atti per il cliente.
La cessazione di fatto dell’attività del legale quindi, oggetto di indagine nella fattispecie in esame, non assume alcun rilievo giuridico, tanto meno nei rapporti tra avvocato e parte assistita, posto che, come noto e più volte affermato dal giudice di legittimità, anche la sola rinuncia al mandato da parte del legale, non libera il procuratore, in adempimento del suo dovere di diligenza, a ricevere atti per conto del cliente ed a metterne prontamente lo stesso a conoscenza, eccetto che quest’ultimo non abbia già provveduto alla sostituzione del patrocinante e di ciò ne sia stata data notizia, all’ufficio ed alla controparte.

A cura di Lapo Mariani