Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Non può ottenere il trasferimento da un albo circoscrizionale ad un altro l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla necessità del nulla osta da parte del Consiglio dell’Ordine di provenienza in ipotesi di trasferimento (cui precede, necessariamente, la relativa cancellazione) dell’avvocato da un albo circoscrizionale ad un altro.
La Corte ha ricordato che la Legge 67/1991, che all’art. 1 dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione presso altro albo purché non siano sospesi dall’esercizio professionale, non ha abrogato la norma della Legge Professionale che prevede, all’art. 37, che il Consiglio dell’Ordine non possa pronunciare la cancellazione dall’albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare. Ciò premesso, quindi, il combinato disposto delle due norme va letto nel senso che la domanda di cancellazione non può essere accolta sia quando l’avvocato è sospeso dall’esercizio della professione che quando questi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Dato che il trasferimento da un Ordine territoriale ad un altro comporta necessariamente la cancellazione dall’albo di provenienza, appare ineludibile il rispetto delle norme ora richiamate, con la conseguenza che l’accoglimento della domanda di trasferimento non può mai prescindere dal preventivo accertamento negativo della insussistenza di cause ostative alla cancellazione.