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giurisprudenza

Non risponde di truffa l’avvocato che percepisce un acconto spese per introdurre una causa e poi non la iscrive a ruolo (Cass., Sez. II Pen., Sent., 6 febbraio 2024, n. 5888)

Un avvocato veniva condannato per truffa continuata e, tra gli episodi contestati, ricadeva l’aver incassato da un cliente degli acconti per lo svolgimento di attività processuale successivamente mai posta in essere, nonostante le rassicurazioni del legale.

La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocato e richiamando alcuni precedenti (Cass, Sez. II Pen., n. 17106/2011 e Cass., Sez. II Pen., n. 49472/2014), ha ribadito che il reato di truffa non  si ravvisa nel caso in cui l’avvocato si faccia corrispondere un’anticipazione sui compensi al momento dell’assunzione di un incarico giudiziale senza poi dare inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull’andamento della controversia, in quanto la condotta fraudolenta, per integrare la fattispecie delittuosa, deve precedere la ricezione dell’ingiusto profitto.

A cura di Leonardo Cammunci

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Allegato:
5888-2024