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giurisprudenza

Non sanzionabile la non collaborazione dell’avvocato con l’Ordine nella fase predibattimentale (Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17077)

Segnaliamo un’altra pronuncia della Corte di Cassazione che, nel confermare il precedente principio statuito con la sentenza 4773/2011 (pubblicata in questa rivista), ha affermato la non sanzionabilità sotto l'aspetto deontologico della non collaborazione dell’avvocato con l'Ordine nella fase predibattimentale.
La scelta del silenzio o dell’inattività da parte del professionista, ritiene la Corte, è espressione del principio del diritto di difesa; nel procedimento disciplinare non si può distinguere una fase istruttoria predibattimentale, nella quale vi sarebbe un obbligo di collaborazione dell'iscritto all'ordine, in deroga al diritto di difesa esercitabile solo successivamente, in sede dibattimentale: la fase predibattimentale non è una fase precedente ed esterna al procedimento disciplinare ma fa parte di esso.
Tuttavia la Corte, ha avuto modo di specificare che l’applicazione del principio in questione trova giustificazione, nel caso particolare, solo qualora il professionista tenga questo comportamento rispetto alla richiesta di chiarimenti del Consiglio dell'Ordine; viceversa non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui lo stesso professionista, resosi disponibile a valutare ipotesi transattative, rimanga silente alle proposte formulate.

A cura di Niccolò Andreoni