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giurisprudenza

Non vi è conflitto di interessi per l’avvocato che ha svolto incarichi in favore di società di persone e successivamente difeso alcuni soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso esercitato dal socio receduto (Cass. Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8337)

Il caso di specie ha ad oggetto un procedimento disciplinare subito da un avvocato, condannato sia di fronte al Consiglio Distrettuale di Disciplina che dal Consiglio Nazionale Forense – con decisione riformata in Cassazione – per presunta violazione dell’art. 24 del codice deontologico forense.

L’avvocato era stato investito del procedimento disciplinare per aver svolto presunta attività in conflitto di interessi; questi, aveva inizialmente svolto attività professionale per conto di una società di persone, successivamente aveva assistito due soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso intentata dal socio receduto avverso la società ed i soci personalmente.

Sia il CDD che il CNF hanno inizialmente condannato l’avvocato alla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione sul presupposto che, trattandosi di società di persone non dotata di personalità giuridica, gli incarichi svolti nell’interesse della società sarebbero automaticamente assunti anche nell’interesse dei singoli soci e, pertanto, non sarebbe possibile assumere successivamente la difesa dei singoli soci nel giudizio intentato dal socio receduto.

La Cassazione ribalta le precedenti decisioni riferendosi ai principi consolidati in materia di società di persone.

Secondo la Suprema Corte costituisce, infatti, principio consolidato “che le società personali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti di diritto” e ciò non è smentito dal fatto che i soci rispondano illimitatamente per i debiti contratti dalla società. Tale responsabilità è assimilata alla posizione del garante per debito altrui, il debito sociale rimane un debito della società.

Ne deriva che la società di persone costituisce un autonomo centro di interessi dotato di propria autonomia e capacità rispetto ai soci; pertanto “l’avere assunto incarichi per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella dell’altro socio (quello receduto), non integra l’illecito de quo”.

A cura di Sofia Lelmi