Viene notificato atto di appello presso lo studio del domiciliatario deceduto e la mancata costituzione in giudizio dell’appellato ne determinava la soccombenza.
Ricorreva questi presso la suprema Corte eccependo la nullità della notifica con due motivi:
il primo sulla mancata valida costituzione del contraddittorio nel grado di appello;
il secondo motivo sulla nullità della sentenza di appello.
La Corte accoglieva i due motivi e cassava la sentenza impugnata: i Giudici chiarivano che il decesso del domiciliatario aveva provocato l’inefficacia dell’elezione di domicilio poiché questi lavorava in proprio e non all’interno di una associazione professionale.
Nel caso in esame, infatti, un collega aveva ritirato l’atto in vece del domiciliatario, ma tra questi non vi era un rapporto associativo di alcun genere.
Pertanto l’elezione di domicilio non era valida, il contraddittorio non si era instaurato e la sentenza di appello doveva essere dichiarata nulla.
A cura di Simone Pesucci