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giurisprudenza

Notificazione al difensore valida solo quando è chiaro che l’imputato ‘fugge’ dal processo (Cass. Sez. Un., 14 aprile 2022, n. 14573)

Con la sentenza n. 14573 depositata lo scorso 14 aprile 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto la seguente questione di diritto: “se, attestata dall’addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p.., ovvero sia necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p.”.

Difatti, la rimessione alle Sezioni Unite si era resa necessaria in considerazione di un contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione, dal momento che secondo un primo  orientamento di legittimità, tra l’altro conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p., era da ritenersi integrata dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attestasse l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non fosse stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 58120).

Il secondo indirizzo riteneva, di contro, che fosse affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui, accertata dall’addetto al servizio postale l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si fosse attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2018, n. 57801). Secondo tale orientamento, l’“irreperibilità” espressamente prevista dall’art. 170 c.p.p. non poteva ritenersi sovrapponibile a quella tipica disciplinata dall’art. 159 c.p.p. e non era idonea ad integrare la condizione legittimante la notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4, c.p.p..

Ebbene, con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3 c.p.p., il tentativo di notificazione con il mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 stesso codice e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, c.p.p., con la conseguenza che in tal caso la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.”.

A cura di Cosimo Cappelli