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giurisprudenza

O avvocato o odontoiatra (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 35981)

La pronuncia in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di un avvocato, del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza ne aveva disposto la cancellazione dall’Albo in ragione dell’incompatibilità con la contemporanea appartenenza all’albo degli odontoiatri.

A seguito della conferma, da parte del CNF, del provvedimento di cancellazione, l’avvocato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, facendo valere, tra l’altro, l’asserito errore del CNF “nell’escludere il diritto a conservare l’iscrizione all’albo degli avvocati, per essere la contemporanea iscrizione all’albo degli odontoiatri richiesta, legalmente, per la prosecuzione degli studi post-laurea in odontoiatria, studi costituenti «attività … di carattere scientifico e … culturale» consentita”.

In estrema sintesi, con il ricorso l’avvocato sosteneva che

– la iscrizione all’albo degli odontoiatri era condizione necessaria per la prosecuzione degli studi di specializzazione in odontoiatria

– e una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 18, comma 1, lettera a), l. 247/2012 avrebbe dovuto ritenere lo studio dell’odontoiatria quale una delle “attività scientifiche e culturali, espressamente ritenute compatibili con la professione di avvocato e contemplate nella premessa maggiore della lettera a) dell’articolo”, tenuto conto altresì che le mansioni in questione erano svolte “in un contesto formativo accademico, senza finalità di lucro”;

– il tutto risolvendosi in “un’attività … che concorra al progresso materiale o spirituale della società e dell’individuo, a mente dell’art. 4 Cost.”.

Le Sezioni Unite, al contrario, hanno preliminarmente osservato che il sistema delle incompatibilità tra professione di avvocato e altre professioni è volto ad assicurare la autonomia e indipendenza dell’avvocato, oltre che a tutelare i principi della corretta e leale concorrenza.

Il regime delle incompatibilità delineato dalla legge professionale prevede un sistema di eccezioni non suscettibile di interpretazione analogica; pertanto, affermano le Sezioni Unite, “il contemporaneo svolgimento di altra professione ordinistica e , dunque, la possibilità d’iscrizione ad altro ordine professionale oltre quello forense, è prevista esclusivamente per l’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l’albo dei consulenti del lavoro, per l’elenco dei pubblicisti e, infine, per il registro dei revisori contabili (…) Tutte le attività dianzi menzionate, e consentite, a ben vedere hanno una stretta attinenza anche con la professione forense e in ciò risiede la voluntas legis di escludere, in via generale, incompatibilità con la contemporanea iscrizione e ciò a prescindere anche dal carattere continuativo e professionale dell’attività svolta”.

In conclusione, ai fini dell’affermata esclusione dell’incompatibilità non rileva né che l’attività ordinistica (i.e. quella di odontoiatra iscritto all’albo) sia svolta in fase di formazione, né l’affermato fine di arricchimento culturale nell’esercizio della stessa, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, “le attività culturali e scientifiche alle quali il legislatore, con formula elastica, ha inteso riferirsi introducendo deroghe alle incompatibilità sono, nondimeno , tutte le attività suscettibili di alimentare il bagaglio culturale della persona ed eventualmente l’esplicazione della personalità dell’avvocato in ambiti anche estranei ai saperi prettamente giuridici, ma giammai espressione di un’altra professione regolamentata ed ordinistica (…) In altre parole, diversamente da quanto paventa il ricorrente, il contributo al progresso spirituale ed economico della società al quale ciascun cittadino deve improntare la propria funzione o attività (art.4 Cost.) non è affatto leso dal generale divieto di doppia iscrizione a diverse professioni ordinistiche ma è confermato proprio dalla conformazione dell’attività ordinistica alle regole ordinamentali e disciplinari poste, come espressione della personalità”.

A cura di Giulio Carano