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giurisprudenza

Obbligo di formazione continua anche per l’avvocato che svolge funzioni di GOT (C.N.F., Sent., 5 maggio 2021, n. 98)

La vicenda nasce dall’impugnazione proposta da un COA davanti al CNF avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal CDD nei confronti di un Collega che non aveva adempiuto agli obblighi di formazione continua adducendo che lo svolgimento a tempo pieno della funzione di GOT lo avrebbe esonerato dal rispetto di tale onere.

Secondo il COA, l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, condizione questa, peraltro, neppure richiesta per svolgere il ruolo di GOT, che in ogni caso non rientra tra le attività formative previste dalla legge.

Il CNF condivide le ragioni sostenute dal COA, affermando che la formazione continua dei magistrati è stata introdotta solo con la riforma organica del 2017 della magistratura onoraria, successiva ai fatti contestati, all’epoca dei quali il Collega non aveva quindi alcun obbligo di aggiornamento per il solo fatto di svolgere le funzioni di GOT. E, comunque, lo studio individuale compiuto dal giudice onorario per redigere le sentenze può essere considerato come attività formativa solo se previamente accreditato o riconosciuto in seguito a specifica richiesta dell’interessato.

Inoltre, sottolinea il CNF, la formazione del magistrato onorario e quella dell’Avvocato non sono perfettamente sovrapponibili. Tra le attività formative imposte agli Avvocati ci sono quelle relative al ruolo sociale ed alla responsabilità connessa alla professione forense, nonché agli obblighi deontologici, non richieste al magistrato onorario.

L’obbligo formativo dell’Avvocato è, infatti, imposto dalla legge a tutela della collettività, per garantire la qualità e la competenza dell’iscritto e quindi per assicurare il suo apporto al corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Infine, conclude il CNF, l’intensa attività lavorativa non può mai costituire una scriminante all’obbligo di formazione.

A cura di Costanza Innocenti