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giurisprudenza

Omettere di citare testi e non presentarsi alle udienze civili configura ex art. 380 c.p. infedele patrocinio (Cass. Pen., Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 42913)

Dopo un’assoluzione in primo grado ed una condanna in secondo approda presso la Corte di Cassazione, su appello della parte civile, il caso di un collega accusato di infedele patrocinio per non avere citato i testi a difesa del proprio assistito ed avendo poi omesso ogni attività professionale in una causa civile, poi persa, relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo. In primo grado era stata accolta la tesi difensiva secondo la quale la decisione era frutto di precisa scelta processuale, conseguente all’esame degli atti. In secondo grado venne invece riconosciuto, mai il legale comparendo in udienza e nemmeno presentando le conclusioni, trattarsi di dolosa negligenza configurabile quale abbandono di difesa. La Cassazione, infine, respinge i motivi di ricorso dell’imputato, sostenendo che il delitto di cui all’art. 380 c.p., non a dolo specifico, richiede una condotta irrispettosa dei doveri professionali ed un nocumento degli interessi dell’assistito, da intendersi non necessariamente come danno patrimoniale ma anche come mancato conseguimento di beni o benefici anche solo morali. Tutti tali principi, afferma la Corte, sono stati correttamente seguiti dal collegio di Appello nella motivazione dell’impugnata sentenza e, pertanto, ritenendo configurabile nella condotta in esame una “consapevole e quindi dolosa prevaricazione di doveri professionali, assunti con la parte patrocinata”, il ricorso di legittimità viene rigettato.

A cura di Giacomo Passigli