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giurisprudenza

Ove il cliente lamenti la mancata comunicazione di un provvedimento pregiudizievole, la responsabilità dell’avvocato può essere affermata solo se si dimostri che l’impugnazione di tale provvedimento, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass., Sez. III, Ord., 9 marzo 2018, n. 5653)

La pronuncia in esame trae origine da una domanda di risarcimento del danno, conseguente ad asserita negligenza professionale di un avvocato, azionata dal cliente in via riconvenzionale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista per il pagamento dei propri compensi.

La domanda riconvenzionale in discorso è stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello; investita della questione, la Corte di Cassazione ha ribadito che “nel caso di responsabilità professionale incombe al creditore danneggiato allegare lo specifico inadempimento idoneo ai fini della produzione del pregiudizio lamentato e provare la fonte negoziale dell’obbligo ed il nesso di causalità fra l’inadempimento dedotto ed il pregiudizio (…). In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista”.

Nel caso di specie, si evince dall’ordinanza in esame, il ricorrente lamentava di non essere stato tempestivamente informato dell’emissione di un provvedimento sfavorevole, così da vedersi preclusa la possibilità di procedere con l’impugnazione.

Chiarisce la Corte che la responsabilità dell’avvocato potrebbe essere “affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta”, mentre, nella fattispecie, tale prova non era affatto raggiunta, “mancando agli atti le copie degli scritti di entrambe le parti e la sentenza d’appello”.

A fronte di una tale lacuna probatoria, tale da impedire la valutazione del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio lamentato, la Corte di Cassazione, come anticipato, ha affermato la correttezza delle pronunzie del Tribunale e della Corte di Appello che avevano rigettato la domanda riconvenzionale di cui sopra.

A cura di Giulio Carano