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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato ed attività svolta precedentenmente alla delibera di ammissione (Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 24729)

La sentenza della Cassazione che di seguito pubblichiamo ha cassato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso dalla liquidazione alcune attività svolte dall’avvocato prima della delibera di ammissione al gratuito patrocinio, ma successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione.
In tema di gratuito patrocinio, afferma la Corte, condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.

A cura di Sara Fabbiani