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giurisprudenza

Patrocinio a spese dello stato: gli onorari nel penale non vanno dimezzati (Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 1065)

Diversamente da quanto accade nel diritto civile e nell’amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 130 del DPR 115/02, gli onorari del difensore non devono essere dimezzati. Violazione e falsa applicazione di detta norma era l’unico motivo di ricorso del collega, accolto dalla Corte di Cassazione. Infatti l’art. 130, si sostiene nella sentenza in esame, non ha portata generale ma, essendo ricompresa nel capo V del titolo IV del Testo Unico (Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario), è applicabile solo nei relativi procedimenti. Ogni diversa interpretazione ed applicazione comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento. Nel penale continua a valere la sola disposizione generale prevista dall’art. 82 T.U., secondo la quale basta che gli onorari siano liquidati in modo che essi non superino il valore medio tra minimo e massimo delle tariffe vigenti.

A cura di Giacomo Passigli