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giurisprudenza

Pena pecuniaria sostitutiva anche per chi usufruisce del gratuito patrocinio (Cass., Sez. Un. Pen., 30 giugno 2010, n. 24476)

La sostituzione della pena detentiva breve con la sanzione pecuniaria, prevista dagli artt. 53, 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è consentita anche alla persona che versa in condizioni economiche disagiate (e per tale motivo è stata ammessa al gratuito patrocinio). Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la pronuncia in esame, dirimono il contrasto giurisprudenziale sussistente sul punto, in particolare sulla corretta interpretazione delle norme in questione.
La scuola di pensiero oggi superata con la sentenza in commento ritiene che il giudice possa respingere la richiesta di sostituzione di colui che si trovi in condizioni economiche disagiate, poiché ravvisa nel disposto del secondo comma del citato art. 58 il divieto di conversione in pena pecuniaria quando sia possibile esprimere un giudizio con prognosi negativa sulla solvibilità del condannato, e ciò anche sulla base di elementi di fatto (tra cui la circostanza che si tratti di un soggetto impossidente, tanto da aver ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato) che dimostrano difficoltà economiche.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, invece, che la presunzione di inadempimento del condannato, ostativa alla sostituzione e prevista dal comma secondo dell’art. 58 (il giudice “non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”), si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da “prescrizioni” (semidetenzione e libertà controllata) e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare. L’interpretazione contraria si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché introdurrebbe una disparità di trattamento per ragioni di reddito tra persone che si trovano in situazione analoga.

A cura di Graziella Sarno