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giurisprudenza

Pendente il processo non è lecito minacciare un’azione contro il Giudice, giusti o censurabili che ne siano i provvedimenti (Cass., Sez. Un., 18 luglio 2017, n. 17720)

La sentenza affronta il tema del rapporto tra giudice ed avvocato.

Durante la pendenza di un giudizio il collega che assisteva una delle parti in causa minacciava di indirizzare, per conto del proprio cliente, direttamente al giudice titolare del procedimento una richiesta di risarcimento dei danni per violazione della legge n. 117/88, così inducendo il predetto magistrato ad astenersi.

Il Consiglio dell’Ordine competente rilevava la violazione degli artt. 6 e 53 del codice deontologico (in tema di dignità nello svolgimento della professione e nel mantenimento dei rapporti con i magistrati) ed applicava la sanzione disciplinare dell’avvertimento. L’avvocato, dopo la reiezione anche dell’impugnativa di secondo grado, chiedeva la cassazione della sentenza del CNF, affidando il proprio ricorso a due motivi, dei quali uno è dirimente rispetto all’altro. Il collega, in particolare, riteneva che la condotta tenuta non fosse sanzionabile in quanto non sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 53 del nuovo codice deontologico (come – del resto – del precedente).

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso motivando sulla inapplicabilità, in sede disciplinare, del principio di stretta tipicità dell’illecito proprio del diritto penale. Con la conseguenza che, tenuto anche conto dell’ampia latitudine dell’art. 53, è ben possibile farvi rientrare la minaccia di un’azione giudiziaria al magistrato titolare del procedimento.

A cura di Alessandro Marchini