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giurisprudenza

Per il mandato di patrocinio vige il principio di libertà di forma e, in difetto di prova contraria, la procura alla lite fa presumere il conferimento del mandato di patrocinio (Cass., Sez. I, 14 aprile 2016, n. 7382)

La vicenda riguarda un avvocato che ottiene quattro decreti ingiuntivi per compensi professionali, nei confronti di alcuni clienti, i quali propongono opposizione, sostenendo di aver affidato l’incarico professionale per le relative pratiche ad altro legale, che poi avrebbe aggiunto nella procura alle liti il professionista,  che  infine ha agito in sede monitoria contro di loro.   Il Tribunale di Milano  accerta che la procura alle liti in questione è stata conferita direttamente dai clienti (poi opponenti) al “nuovo” avvocato e non dal loro legale “storico”, con il quale essi avevano già altri rapporti professionali; spetta pertanto ad essi, e non al loro legale “storico”, il pagamento dei compensi al “nuovo” avvocato.  La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza, precisando che il rapporto professionale con il “nuovo” avvocato  è distinto  da quello regolato con il contratto di patrocinio in essere con l’avvocato “storico”.  La Cassazione infine torna a pronunciarsi sulla distinzione tra il rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem ed il rapporto di gestione, ossia il “contratto di patrocinio”, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale del mandato, di svolgere la sua opera. Se la procura all’avvocato che pretende il compenso sia stata conferita da altro legale (che ha ricevuto la procura alle liti dal cliente), oppure direttamente dal cliente finale, è questione di fatto: la adeguata motivazione del giudice di merito, presente nella fattispecie, sottrae al vaglio di legittimità il caso. In mancanza di prova contraria si deve presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura ad litem e che, quindi, è tenuto al pagamento.

A cura di Francesco Achille Rossi