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giurisprudenza

Per il recupero dei crediti professionali l’avvocato può adire il Giudice del luogo ove ha sede il proprio Consiglio dell’Ordine (Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 23 Marzo 2015, n. 5810)

Con l'Ordinanza in esame la Corte di Cassazione sconfessa il proprio recente revirement (cfr. Cass. Civ. n. 6096/2013), con il quale, per la prima volta dopo un compatto e risalente indirizzo, si era affermato che il compenso per le prestazioni professionali dell'Avvocato, se non convenzionalmente pattuito, è un debito pecuniario illiquido, con la conseguenza che il foro facoltativo dove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) va individuato nel domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, c. 4, c.c.
Nondimeno, la Suprema Corte torna oggi ad evidenziare che l'art. 637, c. 3, c.p.c. introduce un criterio di competenza speciale grazie al quale l'Avvocato che intenda recuperare i propri compensi rimasti impagati, ha la facoltà di proporre ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice competente per valore ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto al momento della proposizione del ricorso.
L'unico Foro speciale che non può conoscere eccezioni, rimane quello del consumatore, in considerazione delle peculiari esigenze di tutela che l'Ordinamento riserva alla posizione giuridica soggettiva del medesimo.
Conseguentemente, qualora il cliente non rivesta la qualifica di “consumatore”, in caso di eventuale opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista legale, la competenza rimane territorialmente riservata al giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. art. 645 c.p.c), individuato secondo i criteri anzidetti.
a cura di Devis Baldi