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giurisprudenza

Per l’accoglimento del ricorso ex art. 114 c.p.a. proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo è necessaria la dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4987)

Nel caso in esame, il Consiglio di stato è stato chiamato a giudicare sopra un ricorso proposto per l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo, originariamente respinto poiché, a dire dei primi giudici, il ricorrente non aveva fornito la prova del passaggio in giudicato della decisione di cui era stata chiesta l’esecuzione, così come richiesto dall’art. 114, comma 2, del c.p.a..

Sul punto, il Consiglio di Stato, allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricorda che ai fini del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non è sufficiente la mera mancata opposizione allo stesso, bensì è necessario l’ulteriore passaggio giudiziale della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

Il decreto di esecutorietà, infatti, non può certamente reputarsi equivalente alla attestazione di cancelleria, dalla quale si distingue sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione.

In applicazione di tale principio al caso di specie, il Consiglio di Stato ritiene ammissibile ed accoglie il ricorso proposto per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo poiché, diversamente da quanto ritenuto in prime cure, dalla documentazione in atti emergeva chiaramente che il decreto ingiuntivo in esame fosse stato reso esecutivo dal giudice emanante, giusta annotazione in calce.

A cura di Alessandro Marchini