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giurisprudenza

Per la difesa unica delle parti è unica anche la liquidazione delle spese (Cass., Sez. VI, Ord., 10 ottobre 2017, n. 23729)

Con l’ordinanza in commento la Sezione sesta della Corte di Cassazione, richiama un importante principio in materia di liquidazione delle spese processuali.
Ritengono gli Ermellini che, di fronte alla fattispecie di una difesa esercitata in favore più parti costituite, le quali condividono la stessa posizione giuridica e processuale, sia dovuta una unica liquidazione delle spese ancorata ai principi enunciati dagli artt. 4 e 8 del D.M. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento prevista dalla prima norma).
Tale principio, a ragione della suprema Corte, trova applicazione anche nel caso in cui il legale abbia presentato distinti e separati atti difensivi o che questo sia stato affiancato da altro procuratore nominato da alcune delle parti assistite, in conformità del principio enunciato dall’art. 8 co. 1 del Decreto Ministeriale, sulla sopportazione da parte del soccombente delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva sul numero di legali, che si ispira al dettato dell’art. 92 c.pc., sulla non debenza delle spese superflue.

A cura di Lapo Mariani