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giurisprudenza

Perché la parte possa farsi sostituire dall’avvocato in sede di mediazione, occorre che la procura speciale rilasciata allo scopo sia autenticata da parte di pubblico ufficiale o di notaio (Trib. Pavia, Sent., 26 ottobre 2022, n. 1320)

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso dal Tribunale di Pavia, pronunciandosi sull’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria sollevata da un condominio, convenuto in giudizio da un proprio condomino per il risarcimento del danno derivante alla sua unità immobiliare da infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto condominiale.

In particolare, il Condominio affermava che nel procedimento di mediazione svoltosi prima dell’introduzione della causa parte attrice non era comparsa personalmente al primo incontro, ma aveva delegato il proprio avvocato mediante procura speciale da quest’ultimo autenticata (circostanza pacifica e documentata).

Il Tribunale conferma sul punto l’orientamento affermatosi, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 27.03.2019 n. 8473, sia nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 13029/2022) sia in quella di merito, secondo cui la partecipazione alla mediazione è attività delegabile (anche al proprio avvocato), purché all’uopo sia rilasciata procura speciale sostanziale autenticata da parte di pubblico ufficiale o di notaio (avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto).

Afferma il giudice, infatti, che tale orientamento è meritevole di adesione, anzitutto in ragione della rilevanza che l’ordinamento attribuisce alla partecipazione personale delle parti alla mediazione, ai fini dell’instaurazione del dialogo tra di loro e il mediatore; rilevanza che giustifica un maggiore rigore formale, specie con riferimento al primo incontro, ove il mediatore chiarisce il contenuto e le modalità della mediazione.

Inoltre, il giudice rileva come il potere di autenticazione in capo agli avvocati sia di carattere speciale, in quanto riconosciuto dall’art. 83 c.p.c. esclusivamente in relazione al rilascio della procura funzionale all’attività giudiziale e non invece a quella di mediazione; e difettando un potere generale di autenticazione in capo agli avvocati analogo a quello dei notai.

Pertanto, vertendosi in materia di condominio e quindi di mediazione obbligatoria, la domanda viene dichiarata improcedibile, ma le spese di lite vengono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c., trattandosi di questione consolidatasi sul piano giurisprudenziale soltanto negli ultimi anni (a seguito di Cass. 8479/2019).

A parere di chi scrive, tuttavia, la soluzione adottata non appare condivisibile, in quanto, una volta sollevata tempestivamente l’eccezione di improcedibilità da parte del convenuto, e ravvisata la sua fondatezza, il giudice avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 2010 n. 28, disporre la sospensione del processo per l’esperimento della mediazione, e solo in difetto dichiarare l’improcedibilità all’udienza fissata per la prosecuzione.

A cura di Stefano Valerio Miranda

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Allegato:
1320-2022