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giurisprudenza

Polizza assicurativa professionale estesa ai fatti antecedenti la sottoscrizione del contratto assicurativo e obbligo di dichiarazione dell’assicurato (Cass., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10290)

Con la sentenza in commento, la terza sezione della Suprema Corte, statuisce che non deve riconoscersi il diritto alla garanzia assicurativa per i danni dall’esercizio dell’attività professionale all’avvocato, nel caso in cui il contratto sottoscritto da quest’ultimo con la compagnia, pur prevedendo la copertura dei danni causati dal comportamento colposo del legale nel periodo anteriore alla stipula della polizza stessa, preveda altresì l’obbligo dell’assicurato di dichiarare, al momento della firma, l’inesistenza di fatti precedenti da cui possa derivare il suo obbligo risarcitorio.
Nel caso di specie, si ritiene infatti che non abbia diritto alla garanzia assicurativa il legale che, sei mesi prima della stipula del contratto di assicurazione, abbia avuto dei comportamenti dai quali era prevedibile che scaturisse una successiva pretesa risarcitoria, per responsabilità professionale, avanzata nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che al momento della stipula del contratto di assicurazione, questi avesse effettivamente ricevuto atti formali contenenti tali richieste.
A cura di Lapo Mariani