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giurisprudenza

Prescrizione del credito professionale e perenzione del giudizio amministrativo (Cass., Sez. II, 20 marzo 2024, n. 7429)

La sentenza in oggetto affronta il tema del termine di decorrenza della prescrizione dei crediti professionali nel caso di perenzione del giudizio amministrativo per omesso deposito da parte del difensore dell’istanza di fissazione udienza.

La Corte di Appello di Ancona aveva infatti dichiarato prescritto il credito professionale del ricorrente per l’attività svolta in un giudizio amministrativo dichiarato estinto per mancata proposizione dell’istanza fissazione udienza, ritenendo che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla scadenza del termine (all’epoca dei fatti di causa biennale) entro il quale deve essere depositata detta istanza e non dal momento di adozione del decreto di estinzione del giudizio, avendo quest’ultimo effetti meramente dichiarativi.

La Corte di Cassazione ha tuttavia cassato detta sentenza affermando che, al contrario, il termine di prescrizione, che ai sensi dell’art. 2957 c.c. decorre per gli affari compiuti dalla decisione della causa (ovvero dalla conciliazione o dalla revoca del mandato), debba farsi iniziare, con riferimento alla fattispecie in esame, non già dalla scadenza del termine entro il quale l’avvocato deve depositare l’istanza di fissazione udienza (il cui mancato deposito dà luogo all’estinzione del giudizio per perenzione), ma dalla (successiva) data del decreto con il quale il giudice amministrativo pronuncia la perenzione. Detto decreto può infatti essere oggetto di opposizione dinanzi al collegio e la successiva ordinanza può a sua volta essere impugnata. Il decreto costituisce quindi provvedimento decisorio, che definisce il giudizio e prima della sua adozione il rapporto processuale è ancora pendente; con la conseguenza che il rapporto professionale non si esaurisce fino a tale momento e la prescrizione non può iniziare a decorrere.

A cura di Avv. Giovanni Taddei Elmi