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giurisprudenza

Privilegio professionale ai crediti da rivalsa IVA e contributo previdenziale: la norma non è retroattiva. (Cass., Sez. VI, Ord., 1 marzo 2022, n. 6908)

La VI Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 6908/2022 ha affrontato l’annosa questione sulla retroattività o meno dell’art. 1, comma 474 l. 205/2017 che, modificando l’art. 2751 bis, comma 1 n. 2 c.c., ha esteso il privilegio generale mobiliare ai crediti riguardanti “retribuzioni dei professionisti, compreso il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”

La fattispecie trattata può così sintetizzarsi: due avvocati hanno impugnato con ricorso per Cassazione il decreto con cui il Tribunale respinge l’opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento con cui, pur ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e come richiesto il credito derivante dall’attività di assistenza espletata in favore della fallita in una serie di procedure giudiziali, veniva loro negato lo stesso rango al credito di rivalsa IVA e previdenziale, così negando portata retroattiva alla norma modificatrice sul punto della citata disposizione civilistica.

Il Tribunale aveva motivato il diniego di rango privilegiato al credito di rivalsa IVA e previdenziale in forza i) della natura sostanziale dell’art. 1, comma 474 L. 205/2017; ii) del fatto che, essendo norma sostanziale, non si applica a prestazioni poste in essere prima della sua entrata in vigore; iii) inoltre, della circostanza che il fatto generatore del credito di rivalsa IVA e previdenziale sorge al momento della conclusione della prestazione professionale e non al momento del pagamento – per cui sarebbe oltremodo lesivo della posizione dei creditori ammessi al passivo, che si vedrebbero ingiustamente ed arbitrariamente pregiudicati.

La VI Sezione ha confermato la decisione di merito, sul solco tracciato da Cass. SS. UU. 568572015, rilevando che in tema di ammissione allo stato passivo l’art. 2751 bis, comma 1 n. 2 c.c., cioè la norma che a seguito della modifica di cui all’art. 1, comma 474 L. 205/2017 riconosce la natura privilegiata del credito da rivalsa IVA e del contributo previdenziale connessi ad una prestazione professionale attiene alla qualità dei crediti – consistente nella loro prelazione rispetto ad altri – per cui si tratta di disposizione sostanziale e non processuale, per la quale trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all’art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive, restando perciò irrilevante il momento in cui tali crediti sono fatti valere, non applicandosi il principio tempus regit actum.

In particolare, si ritiene di dover evidenziare che la Suprema Corte si è preoccupata di precisare che le sentenze n. 170/2013 e 176/2013 della Corte Costituzionale, richiamate pro domo sua dai ricorrenti, si sono occupate della diversa questione circa la legittimità costituzionale di norme che dispongono la retroattività di nuovi privilegi erariali mentre la sentenza n. 1/2020 ha affrontato la questione sulla natura della prestazione professionale nell’ambito di applicazione di nuovi privilegi.

A cura di Andrea Goretti