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giurisprudenza

Processo Amministrativo Telematico: il deposito del ricorso presso un indirizzo PEC diverso da quello deputato al ricevimento ricorsi, la firma digitale in formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche e la mancanza dell’attestazione di conformità della procura sono irregolarità che non producono irricevibilità né inammissibilità né nullità dell’appello (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744)

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha chiarito che le violazioni di alcune regole tecniche che disciplinano il PAT (Processo Amministrativo Telematico) comportano mere irregolarità che non producono inammissibilità né nullità del ricorso.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che:

i) il deposito del ricorso presso un indirizzo PEC del Consiglio di Stato diverso da quello deputato al ricevimento ricorsi non comporta irricevibilità dell’appello, potendosi concedere la rimessione in termini dell’appellante dal momento che l’indirizzo presso il quale è stato effettuato il deposito (quello del Segretariato Generale del Consiglio di Stato) risulta indicato nell’elenco pubblico degli indirizzi PEC abilitati presso il Ministero della Giustizia;

ii) la mancanza dell’attestazione di conformità all’originale della procura alle liti depositata in copia digitale per immagini è sanabile mediante assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione, al pari di qualsiasi altra irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il PAT;

iii) l’utilizzazione per la sottoscrizione digitale del ricorso e della procura alle liti di un formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche (nella specie i file erano stati sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES) costituisce difformità che, in applicazione del principio dell’art. 156 comma 3 c.p.c., non si traduce in nullità avendo l’atto raggiunto il suo scopo.

A cura di Giovanni Taddei Elmi