Un avvocato presentava ricorso alla Suprema Corte avverso la pronuncia della Commissione Regionale Tributaria competente che lo aveva visto condannare al pagamento dell’imposta di registro liquidata in un procedimento esecutivo nel quale il ricorrente aveva assistito quale avvocato antistatario la parte creditrice.
Il ricorrente in Cassazione sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo svolto il ruolo di parte nel processo esecutivo e, quindi, la mancanza di titolarità dell’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione, tuttavia, respingeva il ricorso rilevando che risultava agli atti – e non contestato – che nel corso del procedimento esecutivo il legale avesse azionato, non solo il credito della propria cliente, ma anche il credito professionale liquidato in qualità di difensore antistatario.
Pertanto, con il provvedimento di assegnazione delle somme il Giudice dell’Esecuzione si era direttamente pronunciato anche a beneficio del legale.
A tal riguardo, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, precisava la Corte, che “nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione”.
A cura di Sofia Lelmi