Nell’atto introduttivo di un giudizio instaurato da una persona giuridica, la procura posta a margine dell’atto, che rechi solo il nome della persona fisica che l’ha sottoscritta (senza indicarne la qualità di legale rappresentante), deve ritenersi comunque valida, qualora dall’epigrafe e dal testo dell’atto sia facilmente desumibile la qualità di legale rappresentante del sottoscrittore e, quindi, la riferibilità dell’atto alla persona giuridica.
a cura di Andrea De Capua