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giurisprudenza

Può essere limitato il diritto di ciascun difensore a percepire l’intero compenso per l’attività svolta? (Cass., Sez. VI, Ord., 3 marzo 2022, n. 7030)

La Sezione VI della Suprema Corte ha stabilito che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 D.M. 127/2004 nonché ai sensi dell’analogo art. 6 L. 794/1992, nel caso di incarico giudiziale conferito a due avvocati sussiste per ciascuno di loro – nei confronti del cliente – il diritto di richiedere l’intero onorario per l’opera prestata, a prescindere dalla condanna alle spese del soccombente.

Nel caso di specie, i ricorrenti – avvocati proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza con cui i giudici di primo grado, nell’accogliere parzialmente la loro richiesta di pagamento dei compensi per l’attività giudiziale svolta in favore di un cliente, ritenevano di non dover liquidare a ciascuno l’intero compenso ma di liquidare il compenso spettante ad uno solo e poi dividere per due, avendo i difensori “entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento”: in forza di questo assunto, per il Tribunale “non sussiste il diritto di ciascun difensore all’intero compenso (..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito” (cit. parte motiva sentenza impugnata).

Gli Ermellini hanno quindi cassato la sentenza di primo grado rilevando l’erronea interpretazione degli artt. 7, comma 1 D.M. 127/2004 e 6 L. 794/1992 (censurando il punto della sentenza sopra trascritto) e rilevando inoltre la circostanza che per potersi limitare il diritto al compenso in capo a ciascun singolo difensore, deve essere dimostrata la parzialità dell’attività professionale per cui richiede l’intero compenso.

Nella fattispecie in esame, peraltro, i due difensori avevano presentato due parcelle distinte, addirittura precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista, pertanto non sussistevano dubbi in ordine alla piena applicazione del surrichiamato articolo 7, comma 1 per come normato.

A cura di Andrea Goretti