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giurisprudenza

Qualora non vi sia nell’opinione pubblica un clamore attuale, suscitato da un processo penale a carico dell’Avvocato, non è giustificabile la sospensione cautelare di quest’ultimo dall’esercizio della professione forense (Cass. Civ., Sez. Un., 18 Febbraio 2015, n. 3184)

Con la Sentenza in commento le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi su una questione già decisa con la Sentenza S.U. n. 19711 del 2012, della quale sono stati sostanzialmente confermati i principi in essa espressi.
Così, le Sezioni Unite ribadiscono che ai fini dell'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della professione ai danni di un Avvocato, sono necessarie due circostanze concorrenti: 1) l'esistenza di un procedimento penale a carico del professionista relativo ad imputazioni “gravi”; 2) l'attualità del c.d. “strepitus fori”, ossia del clamore che quel procedimento penale sta concretamente esercitando sull'opinione pubblica appartenente al Foro in cui è iscritto l'Avvocato (ad es. sulla base di articoli di stampa apparsi sui quotidiani).
Pertanto, solo qualora concorrano entrambi i requisiti suddetti può legittimarsi il provvedimento della sospensione cautelare a tutela dell'immagine dell'integrità morale della categoria, per vero, anche in relazione a fatti accaduti molto tempo prima. Ciò che non può rilevare, invece, è uno “strepitus fori” soltanto ragionevolmente prevedibile.
 
A cura di Devis Baldi