La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato un principio già espresso con la sentenza n. 30287 del 2017, secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento a favore dell’avvocato del compenso professionale, che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico, va adempiuto al domicilio del debitore, trattandosi di un credito non liquido, poichè il titolo non determina il suo ammontare nè stabilisce i criteri determinativi non discrezionali.
Nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato incaricato dal collega di svolgere prestazioni professionali nell’interesse del suo cliente, che lui rappresenta e difende esclusivamente sulla base del mandato difensivo a lui conferito, il credito al compenso deve essere adempiuto nel luogo dove l’obbligazione è sorta o in quello dove il debitore aveva il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione.
Difatti, non è infrequente che una parte, che debba essere difesa e rappresentata in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo i legali di quel foro, si rivolga ad un professionista della propria città e che sia proprio quest’ultimo a metterla in contatto con un legale del foro dove il processo deve avere luogo.
In questo caso è possibile che la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela solamente con il professionista di sua conoscenza, ed abbia conferito al legale dell’altro foro solamente la procura tecnicamente necessaria all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.
In altri termini, quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dell’avvocato “domiciliatario”, per la determinazione del foro facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso, ossia, a norma dell’art. 1326 c.c. al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; in alternativa la competenza va radicata in capo al giudice del luogo in cui il debitore aveva il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione, ex art. 1182 c.c., u.c..
A cura di Guendalina Guttadauro