Con la sentenza n. 8361 del 28 febbraio 2025, la V Sezione della Corte di Cassazione Penale fissa alcuni importanti principi in tema di omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza per cause non imputabili né al destinatario né alla Cancelleria
La fattispecie in sintesi: il ricorrente impugnava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, confirmativa della sentenza di primo grado, con due motivi di carattere prettamente processuale.
Con il primo motivo lamentava inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in tema di notifica degli atti processuali rilevando che il proprio difensore non aveva ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, risultante dal fascicolo d’ufficio come non consegnato al destinatario ma senza indicazione della causa di mancata consegna – così quindi andando il difensore esente da responsabilità per l’omessa consegna; evidenziava, inoltre, che la notifica non era stata eseguita neanche mediante il deposito dell’atto in cancelleria e che il difensore, in data successiva al tentativo di notifica, aveva chiesto informazioni alla Cancelleria, ottenendo quale riscontro che il procedimento era in attesa di fissazione udienza.
Con il secondo motivo, invece, deduceva l’inosservanza delle medesime norme di cui al primo motivo per non esser stato notificato il decreto di citazione nel domicilio eletto – senza che fossero individuate le cause della mancata consegna – né depositato in cancelleria.
La Suprema Corte, dopo una precisa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, accoglie il ricorso annullando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello.
La Corte ha affermato che dall’esame degli atti del fascicolo (consentito in caso venga sollevato vizio di carattere processuale), in effetti, la PEC di fissazione dell’udienza inviata dalla cancelleria non risultava consegnata ma senza che fosse stato indicata la motivazione per la quale l’omessa notifica si era verificata.
In questo caso, ha precisato la Corte non si ricade nell’ipotesi in cui la notifica non si sia perfezionata a causa di un malfunzionamento del sistema (ad esempio, per casella postale piena), le cui conseguenze ricadono sul difensore; né è possibile ritenere responsabile la Cancelleria, difettando la reale motivazione per cui la notifica non si sia perfezionata.
Si tratta, quindi, di una fattispecie in cui l’incertezza circa la responsabilità dell’omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, in ossequio alla prevalenza del diritto di difesa dell’imputato rispetto alla ragionevole durata del processo, rende la notifica non validamente compiuta, così imponendosi alla cancelleria la rinnovazione della notifica stessa – per di più, tenendo presente che il difensore, in data successiva al tentativo di notifica, aveva chiesto notizie sullo stato del procedimento alla Cancelleria, ottenendo la conferma che l’udienza non era stata ancora fissata.
A cura di Andrea Goretti