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giurisprudenza

Quando un diritto può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24822)

Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite intervengono sulla importante questione relativa alla interruzione del termine prescrizionale di quei diritti che possono essere esercitati solo tramite atti processuali che producono effetti anche sostanziali (nel caso di specie, il Collegio è stato chiamato a risolvere il quesito con specifico riferimento alla idoneità della consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica dell’atto di citazione in revocatoria ad interrompere il decorso del termine previsto dall’art. 2903 c.c.).

Discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale e dottrinario maggioritario, le Sezioni Unite ritengono che in simili ipotesi debba estendersi la operatività del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario, poiché quando il diritto può farsi valere solo tramite un atto processuale, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notificazione assume il valore di vero e proprio atto di esercizio del diritto, con la conseguenza che ciò che rileva è il compimento di tale adempimento entro il termine prescrizionale, indipendentemente dal fatto che nel medesimo termine il destinatario ne sia venuto o meno a conoscenza.

La soluzione proposta, argomentano le Sezioni Unite, è del tutto ragionevole tenuto conto anche del bilanciamento degli interessi in gioco: dovendo scegliere tra la perdita definitiva del diritto per una parte incolpevole (il notificante che abbia tempestivamente consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario ma che incorra comunque in prescrizione del proprio diritto a causa del ritardo ascrivibile all’agente notificatore) e un lucro determinato dal puro caso per l’altra parte (il notificato che lucra sull’eventuale ritardo dell’ufficiale giudiziario), la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto del notificante incolpevole ponendo a carico del notificato – parimenti incolpevole – una mera una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica (né la certezza dei rapporti giuridici).

In conclusione, tuttavia, le Sezioni Unite tengono a precisare che l’estensione proposta del principio della scissione soggettiva della notificazione può aver luogo solo nei termini descritti, ovvero quando l’esercizio del diritto possa intervenire esclusivamente a mezzo di atti processuali: in tutti gli altri casi, infatti, il chiaro ed esplicito tenore letterale dell’art. 1334 c.c. impedisce che possa argomentarsi una soluzione diversa rispetto a quella per cui il diritto non può ritenersi esercitato se l’atto unilaterale non perviene a conoscenza del destinatario.

A cura di Alessandro Marchini