Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Recupero del compenso dell’avvocato, opposizione del cliente ed effetti processuali dell’erronea introduzione del rito dell’opposizione (Cass., Sez. VI, Ord., 4 ottobre 2022, n. 28781)

Il procedimento di recupero dei compensi degli avvocati ha peculiarità che derogano alla disciplina generale in materia di recupero crediti, andando a costituire una disciplina autonoma con delle specificità sia per quanto riguarda l’introduzione del recupero del credito, che per quanto riguarda l’eventuale opposizione al recupero, laddove proposto con ricorso per decreto ingiuntivo. L’ordinanza, qui in evidenza, precisa le modalità di opposizione a seguito di procedura di recupero crediti introdotta con decreto ingiuntivo. Il decreto legislativo n. 150 del 01.09.2011 all’art. 14 dispone che l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti per compensi legali si effettui nelle forme del ricorso ed il rito applicabile sia il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.. Laddove, tuttavia, il procedimento di opposizione sia introdotto erroneamente con citazione, anziché con ricorso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si delibano secondo il rito erroneamente applicato. Infatti, con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D. Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 4- è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione.

A cura di Raffaella Bianconi