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giurisprudenza

Responsabilità dell’Avvocato che agisce privo di mandato (Cass., Sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226)

Nella sentenza che pubblichiamo, la Corte di Cassazione richiama il principio già enunciato nella Sentenza 10 maggio 2006 n. 10706 secondo il quale, in caso di azione od impugnazione promossa dal legale privo di effettivo mandato (come anche nell’ipotesi di procura rilasciata per fasi processuali diverse da quelle in corso) gli effetti pregiudizievoli dell’attività restano esclusivamente a carico dell’avvocato e non si riverberano sulla parte.
Nel caso di specie, i difensori – muniti solo di procura per agire in via monitoria – avevano proposto istanza di fallimento nei confronti della società debitrice e sostenevano la piena legittimità del proprio operato, poiché il mandato professionale comporta sempre l’attribuzione del potere di scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del cliente.
Per contro, la Corte di merito aveva revocato il fallimento per carenza dei presupposti (atteso che la procura non abilitava i legali a proporre il ricorso) e la Corte di Appello aveva altresì condannato gli avvocati al risarcimento danni, considerato anche che non avevano neppure informato preventivamente la cliente (che, peraltro, nelle more, aveva anche ricevuto il saldo del debito).
La Suprema Corte ribadisce il principio, affermando che l’attività esorbitante dal mandato, pur se il legale dichiara di agire in giudizio nel nome del cliente, resta attività processuale di cui l’avvocato assume esclusivamente la responsabilità.

A cura di Ilaria Sordi