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giurisprudenza

Responsabilità professionale: condanna per lite temeraria a carico dell’ex cliente dell’Avvocato che lo citi in giudizio pur se conscio che nessuna responsabilità possa essere ascritta al professionista (Cass., Sez. III, 29 Settembre 2017, n. 22849)

Con la Sentenza in commento, anzitutto, la terza sezione della Corte di Cassazione ricorda che in caso di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter, c. 4 e 5, c.p.c., non può essere dedotto in sede di legittimità il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ciò premesso, il caso di specie traeva origine da un’azione di responsabilità professionale promossa da un ex cliente contro il proprio Avvocato, accusato di aver compiuto “malamente” la propria opera professionale.

Tuttavia, la domanda risarcitoria nei confronti del professionista veniva respinta sia in primo grado che in secondo grado richiamando i principi giurisprudenziali vigenti in tema di responsabilità del professionista intellettuale.

Non solo, in sede di appello, la parte attrice veniva anche condannata al risarcimento per lite temeraria in quanto aveva convenuto in giudizio il professionista pur se conscia che “nessuna responsabilità potesse essere ascritta all’Avvocato”.

La Corte di Cassazione, ritenendo in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dall’ex cliente, ricorda anzitutto che l’obbligazione professionale dell’Avvocato, essendo di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza professionale, da commisurare alla natura dell’attività esercitata (che dai tribunali di merito era stata individuata come involgente problemi di speciale difficoltà); inoltre, “non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente…, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici”.

Per tali effetti, quindi, grava su chi agisce in via risarcitoria l’onere di provare il nesso di causalità tra il danno che viene lamentato e la condotta ascrivibile al professionista.

Alla luce di questi principi la Cassazione ha ritenuto fondata – e congrua nell’ammontare liquidato in via equitativa – la condanna per lite temeraria decisa dalla Corte d’Appello adita, sulla base del fatto che la pendenza di un’azione risarcitoria per responsabilità professionale promossa con “dolo o colpa grave”, secondo quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., certamente costituisce nel Foro del professionista un deterrente per la nuova clientela (il c.d. strepitus fori), che genera un danno all’immagine professionale del medesimo.

A cura di Devis Baldi

 

Allegato:
22849-2017