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giurisprudenza

Responsabilità professionale dell’avvocato: esclusa se l’errore professionale non ha inciso sul probabile esito del giudizio (Cass., Sez. III, Ord., 11 febbraio 2021, n. 3566)

La Cassazione torna ad esprimersi sui limiti della responsabilità professionale dell’avvocato ribadendo il proprio orientamento. Il giudizio muove dal ricorso presentato dal cliente che riteneva di aver subito un danno per negligenza professionale dell’avvocato incaricato. Nella specie il ricorrente riteneva che l’omessa richiesta di verificazione delle firme disconosciute su un atto e la mancata partecipazione del legale all’udienza di precisazione delle conclusioni avessero determinato il rigetto della domanda volta ad accertare la proprietà del medesimo su di un immobile.

La Corte di Cassazione – confermando totalmente le statuizioni delle due sentenze di merito – ha rigettato il ricorso sul presupposto che, pur essendo in presenza di un errore professionale per negligenza – ciò non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno in favore del cliente.

A giudizio della Suprema Corte la responsabilità dell’avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.

Nel caso di specie, in particolare, la Corte ha ritenuto che anche laddove la verificazione fosse stata richiesta ed il procedimento avesse avuto l’esito sperato, il cliente avrebbe dovuto superare l’ulteriore motivo di rigetto della propria domanda costituito dalla circostanza che il giudice aveva ritenuto che il contratto sottoscritto costituisse una mera proposta di acquisto dell’immobile e non un contratto di compravendita.

A cura di Sofia Lelmi