Con l’ordinanza n. 13671 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità professionale dell’avvocato, con particolare riferimento alla possibilità di procedere alla sua liquidazione in via equitativa.
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un cliente nei confronti del proprio difensore, volta a ottenere la risoluzione del contratto di mandato professionale, la restituzione dell’acconto versato e il risarcimento del danno subito a causa della gestione negligente da parte del professionista nel corso di un giudizio di natura risarcitoria. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello riconoscevano la responsabilità professionale dell’avvocato, ritenendo provati l’inadempimento dell’incarico difensivo e il nesso causale con il pregiudizio lamentato dal cliente.
Il professionista proponeva quindi ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., e contestando la liquidazione equitativa del danno che secondo il legale ricorrente, il giudice avrebbe utilizzato per colmare una carenza probatoria dell’attore in ordine all’esistenza del danno. La Corte di cassazione, con un articolato richiamo a precedenti giurisprudenziali, ha sottolineato come la responsabilità risarcitoria dell’avvocato non può derivare dal solo inesatto adempimento della prestazione professionale, ma richiede anche la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio subito dal cliente (Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 34787/2022). Tale verifica deve essere compiuta secondo un giudizio prognostico di tipo probabilistico, volto ad accertare se il corretto adempimento dell’incarico avrebbe consentito – con elevato grado di probabilità – di evitare il risultato sfavorevole. Al contempo, pur trattandosi di una valutazione in diritto, essa assume i caratteri di un giudizio di merito, con la conseguenza che non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della sua correttezza giuridica (in tal senso, Cass. 13/02/2014, n. 3355). La Cassazione ha quindi precisato che la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova del danno, ma può legittimamente intervenire quando il pregiudizio sia già stato accertato nella sua esistenza e risulti impossibile o particolarmente difficoltosa la sua esatta quantificazione (Cass. n. 24070 del 13 ottobre 2017; Cass. n. 341 dell’8 gennaio 2025). Nel caso di specie, poiché i giudici di merito avevano già accertato l’esistenza del danno e il nesso causale con l’inadempimento professionale, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa del danno.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
A cura di Brando Mazzolai