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giurisprudenza

Responsabilità professionale: l’avvocato risponde del proprio inadempimento soltanto qualora, in sua mancanza, l’assistito avrebbe probabilmente conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass., Sez. III, Ord., 28 giugno 2019, n. 17414)

La Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se la Corte d’Appello territoriale avesse correttamente deciso nel non ritenere responsabile per inadempimento, ex art. 1176 c.c., un avvocato, in seguito ad una pronuncia di inammissibilità dell’appello da questi presentato, per decorso dei termini per impugnare.

Ribadendo il proprio indirizzo interpretativo la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, la responsabilità professionale dell’avvocato dovesse essere esclusa sul presupposto che, parte ricorrente non avesse offerto elementi probatori per dimostrare il probabile diverso risultato del giudizio in caso di deposito tempestivo dell’appello in questione.

Infatti, il giudizio di responsabilità professionale è subordinato ad un giudizio prognostico positivo “circa il probabile esito favorevole della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente eseguita”, non sussistendo, altrimenti, un danno per la parte.

A cura di Sofia Lelmi

Allegato:
17414-2019